Sentenza n. 1
Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già
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I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, chiedono tutti che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 113
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In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell’art. 113 della legge di p.s
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La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo 8
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È, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell’art. 113 della legge di p.s
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trasgressioni al precetto dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o
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Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.
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nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le
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2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
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Queste due tesi sono poi svolte e riaffermate energicamente nella successiva memoria dell’Avvocatura dello Stato; ma con pari vigore sono combattute
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Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. ord. 1956;
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dalla disciplina dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è
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evidente e perciò l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale.
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Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956;
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5. – La Corte ritiene che l’interpretazione cosiddetta estensiva dell’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 81 sia quella conforme alla lettera
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Ma la critica è senza fondamento, perché muove dall’errato presupposto che la norma contenuta nel quarto comma dell’art. 81 includa una precisa
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1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo
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Prof. Renato DELL’ANDRO, Giudici,
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Infine, non sussiste violazione dell’art. 35 Cost..
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Non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell’art. 36 Cost..
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L’ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 bis dell’anno 1985.
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Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122
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nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti
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Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale
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– Giovanni CONSO – Ettore GALLO – Aldo CORASANITI – Giuseppe BORZELLINO – Francesco GRECO – Renato DELL’ANDRO
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dell’IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l’integrale irripetibilità dell’indebito, dai commi 260 e
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dell’art. 3 Cost.) tra i casi in cui, prima dell’entrata in vigore delle norme impugnate, l’ente previdenziale abbia agito per il recupero di indebiti
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La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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Il rimettente – richiamando testualmente la precedente ordinanza – osserva che la situazione determinata dai citati commi 260 e 261 dell’art. 1 della
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dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo
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3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per
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La prima riguarda i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), i
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hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per
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Visti gli atti di costituzione dell’INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
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riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico requisito del reddito negli stessi termini dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.
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Analoghe censure sono poi mosse nei confronti dell’art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.
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ai fini dell’IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell’irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a
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4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
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del 1° gennaio 1996 rilevano entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde l
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Orbene è significativo che la normativa censurata (commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, integrati dai commi 7 e 8 dell’art. 38
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nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della
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dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la
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integrazione al trattamento minimo di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tale
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– anzitutto – ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge del 1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge del 2001, nella parte in
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La legislazione anteriore ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal
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Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la
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Nella specie poi si tratta dell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, ed
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A prescindere dal fatto che la lamentata debolezza dell’intesa non sarebbe attribuibile all’impugnato art. 31, ma finirebbe per investire la stessa
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1.– Con due ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 8 e al n. 9 del registro ricorsi dell’anno 2015), le Province autonome di Bolzano e di Trento
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Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta