Sentenza n. 1
1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
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esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
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con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che
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procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità.
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legge di bilancio, è una legge sostanziale, fonte giuridica dell’iscrizione della spesa nei bilanci degli anni successivi, i quali sono soltanto da
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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964
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che, nella predisposizione del bilancio, le spese possono essere ridotte o addirittura non iscritte nei capitoli degli stati di previsione della spesa
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dall’art. 1, il solo degli altri articoli della legge che, insieme con quello ora citato, viene all’esame della Corte nel presente giudizio. E così
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perciò sostenere che la prassi parlamentare sia stata costante ed univoca; e lo stesso si può dire dei dibattiti, degli studi e delle relazioni che si
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di Stato in sede giurisdizionale; e nel ricorso e in una successiva memoria sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della
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Invero, le due situazioni poste a raffronto, quella cioé dei messi di conciliazione e quella degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali
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funzionamento degli uffici di conciliazione (art. 91, T.U. com. e prov.); che le somme riscosse per i diritti di cancelleria, detratti i diritti
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Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.
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nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti
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Giustizia e che le loro attribuzioni erano di gran lunga di minor portata rispetto a quelle degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti per cui
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costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002 , aveva disposto la restituzione degli atti per ius superveniens.
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provvedimento eccependo l’incostituzionalità dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
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disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall’INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi
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famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio
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Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima
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ordinanza n. 249 del 2002 , aveva disposto la restituzione degli atti per ius superveniens.
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(art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso
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retroattivamente il regime degli indebiti previdenziali erogati nel vigore della legislazione precedente – aveva posto una disciplina peggiorativa per
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Degli eventuali difetti di questa motivazione e della dialettica ad essa retrostante, le Regioni e le Province autonome potranno eventualmente
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esistenti, previa rimozione, ove occorra, degli eventuali vincoli di destinazione alberghiera. Incidendo sulla destinazione urbanistica degli immobili (si
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, altresì, la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, Cost., e 10 della legge costituzionale n. 3
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turistica» e a «favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti». Tuttavia, non si può affermare che essa
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, ove si dia conto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso e, alla luce di ciò, si illustrino le ragioni per cui si ritiene urgente
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e di favorire gli investimenti per la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, definisce i condhotel come «gli esercizi alberghieri
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della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol), nonché la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117
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procedimentale, ma anche a facilitare l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti regionali, provinciali e locali coinvolti
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rappresentativa tanto delle Regioni, quanto degli enti locali, anch’essi titolari di funzioni amministrative condizionate o incise dalle scelte di settore (è
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degli standard qualitativi e delle dotazioni delle varie categorie di strutture (il tentativo dello Stato di riaccentrare questi profili della materia
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legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre
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residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, della Costituzione, e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
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investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti», si sviluppa come segue: a) definisce i condhotel come «gli esercizi