Sentenza n. 1
con decreto 18 giugno 1931, n. 773 – per la violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall’art. 663 Cod. pen. modificato con l’art. 2 del
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2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall
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comma 5), dove è disposto che “le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall’autorità competente” la quale ultima disposizione non è
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In uno dei procedimenti penali all’imputato era invece contestato il reato di omissione di atti di ufficio provveduto dall’art. 328 Cod. pen. in
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In ordine alla questione di competenza sollevata dall’Avvocatura dello Stato, è innanzi tutto da considerare fuori di discussione la competenza
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. pen. siriferiscono non già esclusivamente al caso di fatti compiuti senza l’autorizzazione richiesta dall’art. 113 della legge di p.s., ma in
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contraddittorio prescritto dalla legge, e si distingue nettamente dall’istituto dell’intervento regolato dal codice di procedura e dalle norme processuali della
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legge 11 marzo 1953, n. 87), dall’avvocato generale dello Stato, il quale, in via principale, sostiene che nei riguardi della legislazione anteriore
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5. – La Corte ritiene che l’interpretazione cosiddetta estensiva dell’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 81 sia quella conforme alla lettera
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3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. L’atto di
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2. – La signora Piazza si è costituita nel presente giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Marco Dallari, il quale ha depositato deduzioni
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3. – Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall’asserito contrasto delle
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autorizzare l’iscrizione di una spesa di 200 miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci esercizi successivi con inizio dall
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approvare, come furono in effetti approvati, seguendo la procedura prevista dall’art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
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Ma la critica è senza fondamento, perché muove dall’errato presupposto che la norma contenuta nel quarto comma dell’art. 81 includa una precisa
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Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di non rilevanza sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato e ha motivato la non manifesta
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, e, dall’altro, se non autorizzare il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 200 miliardi per i lavori previsti
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esercizio, in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire dal 1960-61 al 1969-70”, lungi dall’adempire l’obbligo imposto al
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2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se
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dell’ambito della sua sfera di applicazione, che è svincolato dall’“annualità” del bilancio, pur proclamata nel primo comma di quest’articolo. Vero è
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Hanno diritto all’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n. 1229/59).
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Tale importo è elevato in relazione all’anzianità di servizio maturata dall’ufficiale giudiziario ed all’ammontare dello stipendio spettante ai detti
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Tale importo è progressivamente elevato in relazione alla anzianità di servizio maturata dall’aiutante, all’ammontare dello stipendio spettante al
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esigere ed una percentuale sui crediti recuperati all’erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, sulle somme introitate dall’erario per la
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4. – E’ intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed
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decidere i casi sottoposti ai rimettenti, interessa solo la disciplina delle prestazioni indebitamente erogate dall’INPS prima del 1° gennaio 1996.
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Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali l’indebito erogato dall’INPS anteriormente al 1
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ribadirsi con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996, atteso che anche le citate disposizioni
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La successiva normativa introdotta dall’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di
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innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro.
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ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di
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disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall’INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi
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pensionato. In particolare, alla risalente disciplina posta dall’art. 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è seguita, in epoca più recente
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disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13
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che i casi di specie – riguardando ripetizioni di somme indebitamente erogate dall’INPS prima del 1° gennaio 1996 – sono disciplinati da tali norme
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1.2.– Con atto depositato il 17 febbraio 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
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d.lgs. n. 281 del 1997 – sia troppo debole, data la possibilità che dall’intesa il Governo possa prescindere, con deliberazione motivata, nei casi di
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In subordine, si osserva che, nell’art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, il comma 2, lettera b), consente di prescindere dall’intesa, ove essa non sia
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tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29
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delineata dall’art. 31, comma 1, le «unità abitative a destinazione residenziale» possono essere oggetto di diritti, evidentemente anche reali, di soggetti
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per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.
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2.2.– Con atto depositato il 17 febbraio 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
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ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossi dalle Province
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, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall
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, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, era demandato a un decreto del Ministro dei beni e delle attività
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idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164
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del principio di leale collaborazione sarebbe garantito perché nei casi di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 281 del 1997, richiamato dall
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, impedendo ogni deliberazione, dall’altro, il principio di leale collaborazione non consente che l’assunzione unilaterale dell’atto da parte dell