Sentenza n. 1
Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.
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dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio
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Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122
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nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti
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), sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122: a) in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e
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medesimo d.l. n. 133 del 2014 (aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 164 del 2014), la quale dunque non neutralizzerebbe gli effetti asseritamente
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Entrambi i ricorsi assumono che la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 43-bis del d.l. n 133 del 2014, introdotta in sede di conversione dalla
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Da ultimo, la difesa erariale ricorda la clausola di salvaguardia di cui all’art. 43-bis del d.l. n. 133 del 2014, introdotto in sede di conversione
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In relazione all’art. 10, comma 5, del d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, la ricorrente osserva che la mancata
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del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, tra cui l’art. 31.
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2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del
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del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014 (ex plurimis, sentenze n. 156, n. 155, n. 141, n. 140 e n. 125 del 2015).
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4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014
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d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, ivi censurate. In merito all’art. 31, la difesa erariale ha svolto argomenti uguali
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6.– Quanto agli effetti della clausola di salvaguardia di cui all’art. 43-bis del d.l. n. 133 del 2014, introdotto in sede di conversione dalla legge
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luglio 2014, n. 106, che non ha mai ricevuto attuazione. È solo nell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, qui in esame, che il nuovo
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del 1974 (il quale figura nella delibera della Giunta provinciale solo in relazione all’art. 7 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n
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3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014
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altre, più rispettose dell’autonomia territoriale: tanto più che lo stesso art. 10, comma 5, del d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106