Sentenza n. 1
esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
Sentenza n. 1
LA CORTE COSTITUZIONALE
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La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per il
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evidente e perciò l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale.
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L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.
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Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra
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giuridici dell’abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi
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nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le
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1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
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illegittimità costituzionale, il quale secondo problema sorge proprio quando l’abrogazione della legge sia stata esclusa e renda così necessaria la pronunzia
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La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo 8
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Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze
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Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all
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p.s. e 663 del Cod. pen., con conseguente affermazione di legittimità costituzionale di queste disposizioni.
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In questi procedimenti penali il difensore dell’imputato o il Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla legittimità costituzionale
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costituzionale.
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I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, chiedono tutti che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 113
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legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di
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. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanza si
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abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in
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In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi
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È evidente, pertanto, al lume delle sovresposte considerazioni, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
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dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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costituzionale riguardi anche gli esercizi successivi a quello nel quale ha inizio una spesa che si protragga nel tempo (cfr. sentenze n. 66 del 16
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il 9 agosto 1964. In queste vengono fatti valere a sostegno della tesi dell’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, gli argomenti esposti
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Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull
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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964
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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1986.
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dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio
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6. – Le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.
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2. – Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Tribunale di Viterbo ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 7
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
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costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 38
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illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate che mirano anche ad assicurare la definizione in tempi ragionevoli di un consistente contenzioso
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In conclusione, ad avviso del rimettente, la questione di legittimità costituzionale formulata nella precedente ordinanza del 5 marzo 2001 deve
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
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riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric
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A tale ultimo proposito, la difesa erariale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2004, in cui, per realizzare la collaborazione e
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1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l