Sentenza n. 1
Infine, non sussiste violazione dell’art. 35 Cost..
Sentenza n. 1
Non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell’art. 36 Cost..
Sentenza n. 1
b) l’art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile con il generale principio della tutela del lavoro;
Sentenza n. 1
c) l’art. 36 Cost. perché l’entità dei compensi, come sopra determinati, non è conforme ai parametri di equa retribuzione imposti da tale norma.
Sentenza n. 1
lavoro svolto e ciò in riferimento all’art. 36 Cost. e all’art. 35, primo comma Cost.; b) non era giustificabile la disparità di trattamento tra i messi
Sentenza n. 1
1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..
Sentenza n. 1
a) l’art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di funzioni di notificazione fra i messi di conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari
Sentenza n. 1
’art. 36 Cost. che è applicabile al rapporto autonomo solo quando esso, in riferimento alla complessità dei mezzi, costituisce unica fonte di
Sentenza n. 1
Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito una
Sentenza n. 1
Secondo l’Istituto, non vi è contrasto con l’art. 3 Cost., avendo entrambe le disposizioni censurate la funzione di dettare misure di
Sentenza n. 1
dell’art. 3 Cost.) tra i casi in cui, prima dell’entrata in vigore delle norme impugnate, l’ente previdenziale abbia agito per il recupero di indebiti
Sentenza n. 1
penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Per il resto norme retroattive sono ammissibili purché comportino una regolamentazione non manifestamente
Sentenza n. 1
e 8, della legge n. 662 del 1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In tal modo il rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta
Sentenza n. 1
provvedimento eccependo l’incostituzionalità dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
Sentenza n. 1
dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali esigenze di
Sentenza n. 1
gli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della
Sentenza n. 1
, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, comma quarto, Cost. e all’art. 10 della
Sentenza n. 1
limiti ivi previsti, non da titoli di competenza statale introdotti dalla legge cost. n. 3 del 2001. La chiamata in sussidiarietà trova il suo
Sentenza n. 1
non lamenta la violazione dell’art. 117, comma quarto, Cost., in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e del d.P.R. n. 381 del 1974; per
Sentenza n. 1
anche per le Regioni a statuto ordinario, dato che l’art. 117, comma sesto, Cost. esclude ogni competenza regolamentare dello Stato nelle materie
Sentenza n. 1
, comma quarto, Cost., e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001); richiama, inoltre, il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 278 del 1974 e il d.P.R
Sentenza n. 1
le Province autonome sarebbero tenute ad adeguarsi. Così facendo, ad avviso della ricorrente, l’art. 31 violerebbe gli artt. 117, comma quarto, Cost
Sentenza n. 1
. 117, comma secondo, lettera l), Cost., il quale, peraltro, ha codificato il limite del «diritto privato» già consolidatosi nella giurisprudenza
Sentenza n. 1
, altresì, la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, Cost., e 10 della legge costituzionale n. 3