Sentenza n. 1
Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze
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della legge di p.s. e di quelle altre disposizioni legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba derivare come conseguenza dell
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Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a
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, come è stabilito nell’art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla
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. Appunto per questo l’art. 23 della stessa legge impone la notificazione dell’ordinanza che promuove il giudizio così alle dette parti come al
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In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli 20 e 25 della
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presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica, l’ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l’esame della competente
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approvare, come furono in effetti approvati, seguendo la procedura prevista dall’art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
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Né vale addurre in contrario, come fa l’Avvocatura dello Stato, la sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema se la
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’interpretazione che in vari casi essa ha dato del terzo e quarto comma dell’art. 81 è, come del resto è stato visto dalla dottrina, nel senso che il precetto
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come sono ad autorizzare l’iscrizione nel bilancio preventivo, secondo una certa distribuzione nel tempo, di voci che vi dovrebbero figurare aliunde
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futuri. Rispetto a questi, del resto, la legge di spesa si pone come autorizzazione al Governo, che la esercita non senza discrezionalità, nel senso
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, come il presente, nel quale gli interventi statali sempre più penetranti nella vita economica e sociale del Paese, i traguardi che, attraverso la
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certo arco di tempo. Sicché la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della
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Né vale richiamare contro questa interpretazione le vicende legislative della norma costituzionale. Il fatto che si prevedesse come sua sede l
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Mentre l’ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato, il messo, se
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c) l’art. 36 Cost. perché l’entità dei compensi, come sopra determinati, non è conforme ai parametri di equa retribuzione imposti da tale norma.
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pagamento della giusta retribuzione per il lavoro svolto come messo della locale conciliazione.
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astratto può configurarsi come svolto tanto in regime di autonomia quanto in regime di subordinazione.
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corrisposta per la differenza tra le somme percepite come diritti e stipendio pari alle suddette qualifiche funzionari.
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7. – Al di là di tali differenze, nelle norme impugnate non è ravvisabile – come in quelle di cui alla sentenza del 1993 – una lesione
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Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non elevato; invece il criterio
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uniformare la nuova regolamentazione, ne aveva previsto l’applicazione retroattiva. Invece il legislatore del 1996, come quello del 2001, non è
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L’affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa vigente è tutelato come inderogabile precetto di rango costituzionale solo in materia
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disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall’INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi
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interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme
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In relazione all’art. 10, comma 5, del d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, la ricorrente osserva che la mancata
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del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, tra cui l’art. 31.
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2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del
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del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014 (ex plurimis, sentenze n. 156, n. 155, n. 141, n. 140 e n. 125 del 2015).
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Pertanto, nella peculiare disciplina in questione, per come essa è formulata, vengono in rilievo competenze eterogenee, alcune delle quali di stretta
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4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014
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d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, ivi censurate. In merito all’art. 31, la difesa erariale ha svolto argomenti uguali
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Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta
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territoriale – come diversificate, in quanto rimesse alla competenza regionale, sono altresì la classificazione delle strutture ricettive, nonché la disciplina
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Il censurato art. 31, infatti, qualifica il condhotel come una struttura di ricezione turistica in cui coesistono unità immobiliari con destinazione
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e di favorire gli investimenti per la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, definisce i condhotel come «gli esercizi alberghieri
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costituiscano un limite statutariamente previsto. D’altra parte, un obbligo di adeguamento come quello di cui al censurato art. 31, comma 3, sarebbe illegittimo
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. 140 del 2015), secondo il quale in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze – come nel caso in esame, in cui le norme impugnate si pongono
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Conferenza unificata come strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e
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luglio 2014, n. 106, che non ha mai ricevuto attuazione. È solo nell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, qui in esame, che il nuovo
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del 1974 (il quale figura nella delibera della Giunta provinciale solo in relazione all’art. 7 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n
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3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014
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contrattuali e condominiali, come tali attinenti alla materia dell’«ordinamento civile» (sentenze n. 80 del 2012 e n. 369 del 2008), prevista all’art
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investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti», si sviluppa come segue: a) definisce i condhotel come «gli esercizi
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il d.P.R. n. 686 del 1973, nonché l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Come frutto dell’autonomo esercizio delle competenze rivendicate, è citato l’art
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. 239 del 2013, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011) – specie quando il termine previsto è, come nel caso, alquanto breve – o dell’urgenza del provvedere