Sentenza n. 1
ANNO 1956
Sentenza n. 1
ANNO 1966
Sentenza n. 1
dicembre 1959; n. 31 del 6 giugno 1961 e n. 36 del 20 giugno dello stesso anno). Anzi, in una sentenza del 30 aprile 1959, n. 30, pur toccando
Sentenza n. 1
rappresentanza parlamentare, la comunità nazionale assegna a se stessa, impongono previsioni che vanno oltre il ristretto limite di un anno e rendono
Sentenza n. 1
ANNO 1986
Sentenza n. 1
L’ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 bis dell’anno 1985.
Sentenza n. 1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell’anno 1985;
Sentenza n. 1
ANNO 2006
Sentenza n. 1
discrezionalità e tenendo conto delle esigenze fondamentali di politica economica, spetta, in sede di manovra finanziaria di fine d’anno, introdurre
Sentenza n. 1
imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro»; e al comma 8: «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i
Sentenza n. 1
dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di
Sentenza n. 1
1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a
Sentenza n. 1
numeri 11 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Sentenza n. 1
ANNO 2016
Sentenza n. 1
1.– Con due ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 8 e al n. 9 del registro ricorsi dell’anno 2015), le Province autonome di Bolzano e di Trento
Sentenza n. 1
stabilito nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (primo periodo
Sentenza n. 1
cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» – presuppone logicamente la sua applicabilità agli enti ricorrenti
Sentenza n. 1
quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 3