Sentenza n. 1
., non solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere considerate anche esse travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni del
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legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;
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Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse né ricordare la giurisprudenza
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. con i principi espressi nella Costituzione renderebbe illegittima la disposizione legislativa, anche se fosse ammessa la natura meramente programmatica
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Nella discussione orale le varie tesi sono state confermate da ciascuna delle parti; ed inoltre da uno dei difensori è stato anche sostenuto che l
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dalla disciplina dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è
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svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità, ma anche – quale che sia
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articolo, o anche, nonostante il divieto espresso di tale autorità. A tutti perciò era contestata contravvenzione punibile a norma dell’articolo 663
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L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle
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l’esercizio in modo da evitarne gli abusi, anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell’ultimo comma dello stesso art. 21 e, in generale
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2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se
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ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri
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costituzionale riguardi anche gli esercizi successivi a quello nel quale ha inizio una spesa che si protragga nel tempo (cfr. sentenze n. 66 del 16
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, relativa cioè all’art. 72, ha affermato che “per le considerazioni già svolte in relazione alla prima questione può ritenersi che anche questa…, che
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i quali, viceversa, la legge reca l’indicazione dei mezzi per fronteggiare la nuova o maggiore spesa anche per gli esercizi futuri – si tratti di
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riduzione di spese già autorizzate, l’accertamento formale di nuove entrate, l’emissione di prestiti e via enumerando, anche alla previsione di
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fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. Nel primo caso si fa riferimento a un documento contabile quale è anche (seppure non soltanto
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Anche gli aiutanti ufficiali giudiziari (artt. 160 e segg. T. U. n. 1229/59) hanno uno status bene determinato. Sono anche essi impiegati dello Stato
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Inoltre, per quanto riguarda l’entità dei proventi e dei diritti, si deve anche considerare che essi sono percepiti nella totalità dal solo messo di
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Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità integrativa stante il
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Va infine notato che anche ai coadiutori spettano dei proventi costituiti, tra l’altro, dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal
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, il deteriore trattamento riservato ai primi è privo di ragionevole giustificazione anche perché essi non percepiscono l’indennità integrativa (ex art
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Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (L. 20
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Spetta anche agli aiutanti (art. 169, T. U. n. 1229/59) l’indennità integrativa a carico dell’erario nel caso in cui, con i diritti percepiti al
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competenza (delega del Pretore ai messi di conciliazione) anche per quanto riguardava l’indennità integrativa, riconosciuta solo ad essi e ciò in
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Inoltre anche l’eccezionalità e la temporaneità dell’efficacia della normativa denunciata rilevano nel senso di escludere qualsiasi profilo di
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anche agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 – varrebbero gli stessi dubbi di incostituzionalità dedotti a proposito della disciplina del 1996.
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ribadirsi con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996, atteso che anche le citate disposizioni
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legittimità, a volte nel senso che il criterio reddituale del 2001 opera per tutti gli indebiti erogati prima del 1° gennaio 2000, e quindi anche per quelli
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famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio
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Il rimettente censura poi anche l’art. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7: «nei confronti dei soggetti che
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stessa data». Anche nel caso di specie – osserva il rimettente – v’è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell’art
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Anche tale doglianza è, tuttavia, destituita di fondamento, nei termini di seguito precisati.
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dolersi nei modi appropriati, anche dinanzi a questa Corte.
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urbanistica differente, alberghiera e residenziale, e dispone affinché ciò possa avvenire anche mediante trasformazione delle strutture ricettive
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D’altra parte, la disciplina dei condhotel coinvolge anche rapporti di natura privatistica: basti osservare che, all’interno della nuova figura
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Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta
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una determinazione della sola parte statale, o comunque non più praticabile – eventualmente anche dopo la scadenza del previsto termine di 30 giorni
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anche per le Regioni a statuto ordinario, dato che l’art. 117, comma sesto, Cost. esclude ogni competenza regolamentare dello Stato nelle materie
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procedimentale, ma anche a facilitare l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti regionali, provinciali e locali coinvolti
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, configurando una nuova tipologia di esercizio alberghiero contraddistinta dall’offerta di servizi, oltre che in camere tradizionali, anche in unità
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, secondo i criteri e con le modalità di cui al previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, atto sostanzialmente regolamentare al quale anche
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solo con deliberazione motivata. Anche la previsione che, ai sensi del censurato art. 31, comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
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possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l’inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale
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direttamente applicabile anche alle autonomie speciali a prescindere da ogni valutazione circa la sua compatibilità con i singoli ordinamenti statutari, la