Sentenza n. 1
Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo, la dichiarazione di illegittimità non implica che esse non possano essere sostituite
Sentenza n. 1
corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate
Sentenza n. 1
L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle
Sentenza n. 1
. Appunto per questo l’art. 23 della stessa legge impone la notificazione dell’ordinanza che promuove il giudizio così alle dette parti come al
Sentenza n. 1
L’ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata
Sentenza n. 1
3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori
Sentenza n. 1
’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
Sentenza n. 1
la procedura davanti alle Commissioni previste dal terzo comma del medesimo articolo.
Sentenza n. 1
rilevante. E questa Corte ha più volte deciso che l’art. 36 non si applica alle singole componenti della retribuzione ed alle prestazioni accessorie
Sentenza n. 1
Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (L. 20
Sentenza n. 1
corrisposta per la differenza tra le somme percepite come diritti e stipendio pari alle suddette qualifiche funzionari.
Sentenza n. 1
reddituale posto dalla normativa oggi in esame vale proprio a sottrarre i pensionati con reddito più basso alle pretese restitutorie dell’INPS.
Sentenza n. 1
disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall’INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi
Sentenza n. 1
sostitutiva del certificato fiscale, o attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato abbia trovato occupazione
Sentenza n. 1
retroattivamente alle nuove regole più restrittive, pur se gli indebiti fossero stati erogati nella stessa epoca. Per effetto di tale sentenza, l’ambito di
Sentenza n. 1
disposizioni di legge con riferimento alle prestazioni indebitamente erogate negli anni dal 1996 al 2000.
Sentenza n. 1
spettanza esclusiva statale, altre a vario titolo attribuite alle Regioni e alle Province autonome. Inoltre, tali molteplici competenze non si
Sentenza n. 1
direttamente applicabile anche alle autonomie speciali a prescindere da ogni valutazione circa la sua compatibilità con i singoli ordinamenti statutari, la
Sentenza n. 1
citato art. 10, comma 5, alle Province autonome non era espressamente prevista.
Sentenza n. 1
– Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo
Sentenza n. 1
fondamento nel vigente art. 118 Cost., che non è però applicabile alle funzioni amministrative delle Province autonome, soggette al diverso principio del
Sentenza n. 1
– Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), al
Sentenza n. 1
scadenza del finanziamento agevolato (comma 2, secondo periodo); d) prescrive alle Regioni e alle Province autonome di adeguare i propri ordinamenti a
Sentenza n. 1
finalità enunciate nel comma 1 del censurato art. 31 corrispondono alle esigenze unitarie che, secondo la giurisprudenza costituzionale, giustificano la
Sentenza n. 1
del 2001). La ricorrente richiama, inoltre, con riguardo alle norme di attuazione statutaria, il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 278 del 1974 e
Sentenza n. 1
del 2014, riconosce il rilievo delle specifiche esigenze connesse ai diversi contesti territoriali e alle loro capacità ricettive e di fruizione