Sentenza n. 1
Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 9 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 41 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l’attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956:
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
In ordine poi al contrasto tra l’art. 113 della legge di p.s. e l’art. 21 della Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale contrasto è
Sentenza n. 1
È evidente, pertanto, al lume delle sovresposte considerazioni, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Sentenza n. 1
L’ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata
Sentenza n. 1
Puglisi Antonio, messo di conciliazione, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trecastagni il Comune di Viagrande chiedendone la condanna al
Sentenza n. 1
In ogni caso ha una responsabilità molto limitata che, generalmente, si fa risalire al Comune.
Sentenza n. 1
Trattasi di una norma di principio che non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela al lavoratore (sent. n. 189/82).
Sentenza n. 1
Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa comune e ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle detrazioni.
Sentenza n. 1
Tale importo è progressivamente elevato in relazione alla anzianità di servizio maturata dall’aiutante, all’ammontare dello stipendio spettante al
Sentenza n. 1
commissioni inerenti al loro ufficio, dai diritti di chiamata di causa; b) con la terza parte della percentuale sul recupero dei crediti erariali
Sentenza n. 1
Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità integrativa stante il
Sentenza n. 1
Il rimettente censura poi anche l’art. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7: «nei confronti dei soggetti che
Sentenza n. 1
D’altra parte occorre tener conto della compatibilità con le risorse disponibili, sicché al Governo ed al Parlamento, nell’esercizio della loro
Sentenza n. 1
E’ sorto così il problema della disciplina applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, variamente risolto dalla giurisprudenza di
Sentenza n. 1
ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di
Sentenza n. 1
Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la
Sentenza n. 1
somma indebita di restituirla, in quanto non necessaria a far fronte al soddisfacimento di bisogni primari.
Sentenza n. 1
7. – Al di là di tali differenze, nelle norme impugnate non è ravvisabile – come in quelle di cui alla sentenza del 1993 – una lesione
Sentenza n. 1
di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero
Sentenza n. 1
Il censurato art. 31 interferirebbe con le materie suindicate, segnatamente laddove riconosce al privato il diritto alla rimozione del vincolo
Sentenza n. 1
2014, promosse, in riferimento al d.P.R. n. 381 del 1974 e al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Sentenza n. 1
legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 278 del 1974, nonché al principio di leale collaborazione dalla
Sentenza n. 1
1.– Con due ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 8 e al n. 9 del registro ricorsi dell’anno 2015), le Province autonome di Bolzano e di Trento
Sentenza n. 1
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al censurato art. 31 non risulta essere stato ancora pubblicato. Interpellate in udienza
Sentenza n. 1
L’art. 31, al comma 1, dopo aver esordito dichiarando che la disposizione in questione è ispirata alla finalità di diversificare l’offerta turistica