Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

335923
Corte costituzionale 16 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a

Sentenza n. 1

corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate

Sentenza n. 1

1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

Sentenza n. 1

27) ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Tatarella Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

5) ordinanza 23 gennaio 1956 del Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Pacelli Corrado, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

14) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Gozzo Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella

Sentenza n. 1

26) ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

21) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Vogliolo Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

12) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento penale a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Sentenza n. 1

20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri, pubblicata nella Gazzetta

Sentenza n. 1

29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d’Assise di Terni nel procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata nella Gazzetta

Sentenza n. 1

24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

28) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Sentenza n. 1

336095
Corte costituzionale 6 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

6. – A questa interpretazione è stata mossa da più parti la critica che essa ricondurrebbe a forme arcaiche di gestione della spesa pubblica e che

Sentenza n. 1

1) i compiti che, a norma dell’art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 33, spettano all’A.N.A.S. sono tra gli altri: a) di gestire le

Sentenza n. 1

3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori

Sentenza n. 1

la legge previsto o autorizzato la spesa per l’assistenza sanitaria a talune categorie di pensionati, non era tenuta, per conseguenza, a indicare i

Sentenza n. 1

’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un

Sentenza n. 1

Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti

Sentenza n. 1

336233
Corte costituzionale 7 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico dell’erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la percezione dei diritti, al

Sentenza n. 1

giudice a quo era chiamato a decidere sulla pretesa dell’attore a una giusta retribuzione della quale fanno parte i diritti e l’indennità di cui

Sentenza n. 1

Sono retribuiti (art. 167, T. U. n. 1229/59): a) mediante i proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e

Sentenza n. 1

Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (L. 20

Sentenza n. 1

Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.

Sentenza n. 1

Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale

Sentenza n. 1

del Pretore quelli addetti all’ufficio di Pretura nonché a quella dell’ufficiale giudiziario dirigente. Sono soggetti a sanzioni disciplinari (art. 60

Sentenza n. 1

336470
Corte costituzionale 14 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e

Sentenza n. 1

Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito una

Sentenza n. 1

La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo

Sentenza n. 1

Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non elevato; invece il criterio

Sentenza n. 1

esso è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al

Sentenza n. 1

I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato

Sentenza n. 1

° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore a € 8.263,31

Sentenza n. 1

modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale ed a perseguire gli obiettivi della

Sentenza n. 1

Inoltre le citate norme del 2001 – nella parte indicata – apprestano un’ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l’INPS abbia chiesto

Sentenza n. 1

hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per

Sentenza n. 1

Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo

Sentenza n. 1

Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio a quo il ricorrente risulta aver superato la soglia

Sentenza n. 1

ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di

Sentenza n. 1

(art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso

Sentenza n. 1

336866
Corte costituzionale 7 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
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Sentenza n. 1

Tenuto conto che gli interessi implicati non riguardano una singola Regione o Provincia autonoma (sentenza n. 278 del 2010), ma tematiche comuni a

Sentenza n. 1

Oltre a ripercorrere il contenuto della disposizione impugnata, la difesa erariale sottolinea che già a norma dell’art. 10, comma 5, del decreto

Sentenza n. 1

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric

Sentenza n. 1

dolersi nei modi appropriati, anche dinanzi a questa Corte.

Sentenza n. 1

generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento in relazione a tutte le disposizioni del

Sentenza n. 1

Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta

Sentenza n. 1

2.4.– Con memoria depositata il 27 ottobre 2015, la Provincia autonoma di Trento ha insistito nelle proprie conclusioni, esponendo argomenti uguali a

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