Sentenza n. 1
Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a
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corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate
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1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
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27) ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Tatarella Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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5) ordinanza 23 gennaio 1956 del Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Pacelli Corrado, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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14) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Gozzo Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella
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26) ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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21) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Vogliolo Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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12) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento penale a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri, pubblicata nella Gazzetta
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29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d’Assise di Terni nel procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata nella Gazzetta
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24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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28) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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6. – A questa interpretazione è stata mossa da più parti la critica che essa ricondurrebbe a forme arcaiche di gestione della spesa pubblica e che
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1) i compiti che, a norma dell’art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 33, spettano all’A.N.A.S. sono tra gli altri: a) di gestire le
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3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori
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la legge previsto o autorizzato la spesa per l’assistenza sanitaria a talune categorie di pensionati, non era tenuta, per conseguenza, a indicare i
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’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
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Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti
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Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico dell’erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la percezione dei diritti, al
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giudice a quo era chiamato a decidere sulla pretesa dell’attore a una giusta retribuzione della quale fanno parte i diritti e l’indennità di cui
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Sono retribuiti (art. 167, T. U. n. 1229/59): a) mediante i proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e
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Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (L. 20
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Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.
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Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale
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del Pretore quelli addetti all’ufficio di Pretura nonché a quella dell’ufficiale giudiziario dirigente. Sono soggetti a sanzioni disciplinari (art. 60
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4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
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Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito una
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La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo
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Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non elevato; invece il criterio
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esso è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al
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I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato
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° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore a € 8.263,31
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modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale ed a perseguire gli obiettivi della
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Inoltre le citate norme del 2001 – nella parte indicata – apprestano un’ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l’INPS abbia chiesto
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hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per
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Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo
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Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio a quo il ricorrente risulta aver superato la soglia
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ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di
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(art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso
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Tenuto conto che gli interessi implicati non riguardano una singola Regione o Provincia autonoma (sentenza n. 278 del 2010), ma tematiche comuni a
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Oltre a ripercorrere il contenuto della disposizione impugnata, la difesa erariale sottolinea che già a norma dell’art. 10, comma 5, del decreto
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riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric
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dolersi nei modi appropriati, anche dinanzi a questa Corte.
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generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento in relazione a tutte le disposizioni del
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Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta
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2.4.– Con memoria depositata il 27 ottobre 2015, la Provincia autonoma di Trento ha insistito nelle proprie conclusioni, esponendo argomenti uguali a