Sentenza n. 1
dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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norme contenute nei due articoli della legge 13 agosto 1959, n. 904, con la norma del quarto comma dell’art. 81, che dispone l’obbligo del legislatore
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’esercizio 1960-61, ritenendo ciò sufficiente per sfuggire al precetto dell’art. 81.
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5. – La Corte ritiene che l’interpretazione cosiddetta estensiva dell’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 81 sia quella conforme alla lettera
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Ma la critica è senza fondamento, perché muove dall’errato presupposto che la norma contenuta nel quarto comma dell’art. 81 includa una precisa
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’interpretazione che in vari casi essa ha dato del terzo e quarto comma dell’art. 81 è, come del resto è stato visto dalla dottrina, nel senso che il precetto
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2) il problema che è al fondo della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, sarebbe quello dell’interpretazione dell’art. 81
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state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma
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legislatore dal quarto comma dell’art. 81 della Costituzione, giusta il quale “ogni… legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
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che conseguirebbe che le norme delle quali è denunciata l’incostituzionalità non si porrebbero in contrasto con l’ultimo comma dell’art. 81, limitate
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norma dell’art. 4 offre la riprova della mancanza di “copertura” della spesa e, pertanto, si pone in violazione anch’essa del quarto comma dell’art. 81
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definire l’interpretazione restrittiva e rigorosa della norma dell’art. 81, sulla quale verte il presente giudizio. Vero è che sono assai frequenti i
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(quale si ricava dal confronto tra l’art. 43 di quella legge e il quarto comma dell’art. 81, dal quale è scomparsa la frase “dopo l’approvazione del