Sentenza n. 1
decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 – e di conseguenza dell’art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore
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La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo 8
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Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956;
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24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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23) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Botta Carmine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento penale a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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Sono così trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente notificata ai sensi
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È vero che questa ampiezza di poteri discrezionali è stata notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale
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Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.
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8. – Si deve pertanto affermare, meglio precisando l’ora citata giurisprudenza, che l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore
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1. – Con decreto 8 giugno 1962, n. 14000, rep. 32, il Prefetto di Ravenna autorizzò l’occupazione temporanea in favore dell’A.N.A.S. di terreni di
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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1986.
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Analoghe censure sono poi mosse nei confronti dell’art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.
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Per il resto del loro contenuto dispositivo – ossia per la parte in cui i citati commi 7 e 8 concernono indebiti erogati dopo il 1° gennaio 1996 – la
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L’impugnazione è stata poi estesa ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001 sotto il profilo che per essi – ove fossero applicabili
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261 dell’art. 1 della legge del 1996 e dai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge del 2001.
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Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali l’indebito erogato dall’INPS anteriormente al 1
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ribadirsi con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996, atteso che anche le citate disposizioni
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del 2002, aveva restituito gli atti ai rimettenti per un nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001.
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Orbene è significativo che la normativa censurata (commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, integrati dai commi 7 e 8 dell’art. 38
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razionalizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
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e 8, della legge n. 662 del 1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In tal modo il rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta
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– anzitutto – ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge del 1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge del 2001, nella parte in
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La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
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inferiore o pari a 16 milioni di lire; se tale soglia è superata operano i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, per cui il recupero
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finanza pubblica) e dell’art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
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imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro»; e al comma 8: «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i
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, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5) e 20), 9, numero 7), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
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, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, comma quarto, Cost. e all’art. 10 della
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1.– Con due ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 8 e al n. 9 del registro ricorsi dell’anno 2015), le Province autonome di Bolzano e di Trento
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. 8 e 9 del registro ricorsi 2015.
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1.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 8 del 2015), previa
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«urbanistica e piani regolatori», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n
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Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 8 del 2015);
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provinciale 10 giugno 2014, n. 696), la quale (agli artt. 7 e 8) dispone in merito al vincolo di destinazione del bene agevolato; la legge 11 agosto 1997
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piani regolatori», di «tutela del paesaggio», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 dello Statuto
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piani regolatori», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante
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., e 8, numeri 5) e 20), dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol e le relative norme di attuazione, in particolare quelle
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«turismo e industria alberghiera» (di cui ali artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol) e