Sentenza n. 1
Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
4) ordinanza 20 gennaio 1956 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata nella Gazzetta
Sentenza n. 1
2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
Sentenza n. 1
dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
Sentenza n. 1
4) l’infondatezza della seconda questione di costituzionalità risulterebbe dal fatto che la legge impugnata, lungi dal poter essere qualificata una
Sentenza n. 1
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964
Sentenza n. 1
1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo
Sentenza n. 1
di Stato in sede giurisdizionale; e nel ricorso e in una successiva memoria sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della
Sentenza n. 1
4. – L’Avvocatura ha pure depositato il 18 novembre 1965 una memoria, nella quale ha svolto ampiamente le tesi difensive enunciate nell’atto d
Sentenza n. 1
4. – Non si può dire che la prassi legislativa si sia ormai affatto consolidata nel senso sostenuto da coloro i quali difendono quella che ormai usa
Sentenza n. 1
4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
Sentenza n. 1
4. – E’ intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed
Sentenza n. 1
limitata ai 3/4 dell’indebito.
Sentenza n. 1
4.– Ad avviso delle ricorrenti, il censurato art. 31 interferisce con numerose materie oggetto di competenze legislative e amministrative delle
Sentenza n. 1
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014
Sentenza n. 1
delle attività economiche) e 13 febbraio 1997, n. 4 (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell’economia), i cui
Sentenza n. 1
il proprio comma 2, lettera b), l’art. 3, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs. n. 281 del 1997 – consente al Governo di procedere unilateralmente, con
Sentenza n. 1
del principio di leale collaborazione sarebbe garantito perché nei casi di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 281 del 1997, richiamato dall
Sentenza n. 1
Conferenza Stato-Regioni (art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 281 del 1997), che non sono oggetto del presente giudizio, occorre precisare che, secondo la
Sentenza n. 1
4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per
Sentenza n. 1
riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la