Sentenza n. 1
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;
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della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956;
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della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;
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Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;
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della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;
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Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956;
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Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;
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Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.
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Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956:
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Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;
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della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956;
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della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956;
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Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;
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Sono così trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente notificata ai sensi
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’Avv. Massimo Severo Giannini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 3 Reg. ord. 1956;
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Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;
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2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
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3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. L’atto di
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3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori
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3. – Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall’asserito contrasto delle
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dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio
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a) l’art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di funzioni di notificazione fra i messi di conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari
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, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, che, per i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di cronologico e di notificazione
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riferimento all’art. 3 Cost..
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3. – L’Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l’infondatezza della questione.
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Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito una
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3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per
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gli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della
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Secondo l’Istituto, non vi è contrasto con l’art. 3 Cost., avendo entrambe le disposizioni censurate la funzione di dettare misure di
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annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma
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e 8, della legge n. 662 del 1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In tal modo il rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta
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provvedimento eccependo l’incostituzionalità dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
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medesima epoca, debbono soggiacere alla nuova normativa con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione. In particolare il Tribunale
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2002), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. In tal modo il giudice rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta permanente
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Ad avviso della ricorrente, il comma 3 del citato art. 31 derogherebbe espressamente alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 43-bis del
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il proprio comma 2, lettera b), l’art. 3, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs. n. 281 del 1997 – consente al Governo di procedere unilateralmente, con
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comma 3 dello stesso art. 31.
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del principio di leale collaborazione sarebbe garantito perché nei casi di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 281 del 1997, richiamato dall
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legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 278 del 1974, nonché al principio di leale collaborazione dalla
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In virtù del già citato comma 3, che conclude l’art. 31, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti a quanto
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Conferenza Stato-Regioni (art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 281 del 1997), che non sono oggetto del presente giudizio, occorre precisare che, secondo la
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Dopo aver ribadito che, a suo avviso, in virtù della previsione di cui all’art. 31, comma 3, primo periodo, la disposizione impugnata risulta
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costituiscano un limite statutariamente previsto. D’altra parte, un obbligo di adeguamento come quello di cui al censurato art. 31, comma 3, sarebbe illegittimo
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3.– Il censurato art. 31, dopo aver enunciato le proprie finalità, identificate nell’obiettivo di «diversificare l’offerta turistica e favorire gli
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, promosse, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
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, comma quarto, Cost., e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001); richiama, inoltre, il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 278 del 1974 e il d.P.R
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limiti ivi previsti, non da titoli di competenza statale introdotti dalla legge cost. n. 3 del 2001. La chiamata in sussidiarietà trova il suo
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3, che le Regioni e le Province autonome «adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di