Sentenza n. 1
del 16 gennaio 1956); di Dini Renato (ordinanza del Pretore di Firenze 20 gennaio 1956); di Carobbi Mario Cesare (ordinanza del Pretore di Orbetello
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Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;
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20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri, pubblicata nella Gazzetta
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4) ordinanza 20 gennaio 1956 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata nella Gazzetta
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30) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Carobbi Mario Cesare, rappresentato e difeso nel presente
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25) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Dini Renato ed altro, rappresentati e difesi nel presente
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In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli 20 e 25 della
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Presidente del Consiglio dei Ministri e gli artt. 20 e 25 regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti, anche la rappresentanza e l
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autorizzare l’iscrizione di una spesa di 200 miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci esercizi successivi con inizio dall
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dicembre 1959; n. 31 del 6 giugno 1961 e n. 36 del 20 giugno dello stesso anno). Anzi, in una sentenza del 30 aprile 1959, n. 30, pur toccando
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; legge 9 agosto 1954, n. 632; legge 20 dicembre 1954, n. 1181). Mette conto di riferire in questa sede la legge 18 dicembre 1962, n. 1748, la quale
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esercizio, in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire dal 1960-61 al 1969-70”, lungi dall’adempire l’obbligo imposto al
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Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (L. 20
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2.3.– Con memoria depositata il 20 ottobre 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha confermato le proprie conclusioni, con argomenti uguali a
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deliberazione della Giunta provinciale del 9 dicembre 2014, ratificata dal Consiglio provinciale il 20 dicembre 2014, ha impugnato diverse disposizioni
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, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, comma quarto, Cost. e all’art. 10 della
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piani regolatori», di «tutela del paesaggio», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 dello Statuto
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., e 8, numeri 5) e 20), dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol e le relative norme di attuazione, in particolare quelle
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, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5) e 20), 9, numero 7), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
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1.3.– Con memoria depositata il 20 ottobre 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha ribadito i propri argomenti difensivi, sottolineando che le
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«turismo e industria alberghiera» (di cui ali artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol) e
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«urbanistica e piani regolatori», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n
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piani regolatori», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante