Sentenza n. 1
2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
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2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall
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dagli Avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 2
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del Cod.pen. e dell’art. 2 del menzionato decreto legislativo 8 novembre 1947, che lo ha modificato, perché le sanzioni stabilite nel detto art. 663 Cod
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2. – La signora Piazza si è costituita nel presente giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Marco Dallari, il quale ha depositato deduzioni
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2) il problema che è al fondo della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, sarebbe quello dell’interpretazione dell’art. 81
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2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se
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dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio
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Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122
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nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti
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), sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122: a) in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e
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2. – Ad avviso dei rimettenti entrambe le questioni sono rilevanti, emergendo dagli atti che i redditi personali dei pensionati, imponibili ai fini
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, quella dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha escluso il recupero delle rate di pensione indebitamente erogate, salvo il caso del
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2. – Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Tribunale di Viterbo ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 7
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Il successivo comma 2 del censurato art. 31 prevede che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca altresì i criteri e
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In subordine, si osserva che, nell’art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, il comma 2, lettera b), consente di prescindere dall’intesa, ove essa non sia
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2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del
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2.– I ricorsi hanno ad oggetto la medesima disposizione e formulano censure analoghe, sicché ne appare opportuna la riunione ai fini di una decisione
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leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
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’art. 9, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo – vale a dire, qualora l’intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della
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legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 278 del 1974, nonché al principio di leale collaborazione dalla
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Sarebbe violato altresì l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto
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il proprio comma 2, lettera b), l’art. 3, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs. n. 281 del 1997 – consente al Governo di procedere unilateralmente, con
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. n. 686 del 1973, nonché l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Con riguardo a questi parametri, la Provincia autonoma di Trento sviluppa argomenti
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norme di attuazione statutaria sono, altresì, richiamati l’art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino
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alla realizzazione della anzidetta quota di unità abitative a destinazione residenziale» (comma 2, primo periodo), specificando altresì che, se sono
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il d.P.R. n. 686 del 1973, nonché l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Come frutto dell’autonomo esercizio delle competenze rivendicate, è citato l’art
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attuazione statutaria, l’art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino – Alto Adige ed alle province autonome di