Sentenza n. 1
3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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norme contenute nei due articoli della legge 13 agosto 1959, n. 904, con la norma del quarto comma dell’art. 81, che dispone l’obbligo del legislatore
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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964
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” – art. 1 legge 13 agosto 1959, n. 904).
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legge 13 agosto 1959, n. 904, intitolata: “Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di
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Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
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illegittimo l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito
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intervenuto sulla disciplina a regime (che resta quella del citato art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma si è limitato a introdurre una normativa
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dolo del percettore. Al riguardo l’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha poi stabilito che la sanatoria prevista dal citato art. 52, comma
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disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13
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gli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della
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delle attività economiche) e 13 febbraio 1997, n. 4 (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell’economia), i cui
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); in quanto compatibili con l’art. 31, restano ferme «le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002
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. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Trento 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione
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, primo periodo); e) lascia ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002