Senato della Repubblica. Regolamento
Art. 6.
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6. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
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6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle commissioni permanenti.
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6. Le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede sono sempre effettuate a scrutinio segreto.
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6. Nei periodi in cui siede l'assemblea ciascuna commissione permanente si riunisce di norma almeno due volte per settimana.
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6. Delle sedute delle commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
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6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri senatori.
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6. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate
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6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame
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6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del
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6. E' in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge
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6. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato
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6. A conclusione dell'indagine la commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo
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6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle assemblee legislative, la giunta può indicare uno o più dei
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6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun senatore; questi esprime il proprio voto
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6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel
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6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la
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6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla
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6. Lo schema è comunicato all'assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'assemblea vota sulle
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, bilancio, partecipazioni statali; 6) Finanze e tesoro; 7) Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8) Lavori
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6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione
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dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6
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Art. 6.
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autorizzazioni a procedere; 3) Affari esteri e colonie; 4) Difesa; 5) Finanze e Tesoro; 6) Istruzione pubblica e belle arti; 7) Lavori pubblici, Trasporti