Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero.
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, è continuata nel registro suppletivo.
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma è fatta per intero.
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Riguardo alle indicazioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 è fatto salvo il caso preveduto nell'art. 99 del libro primo del codice civile.
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Nelle dichiarazioni prevedute nell'art 59 e nei numeri 4 e 7 dell'art. 60 il dichiarante deve indicare e, ove occorre, documentare le circostanze per
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati nel registro suppletivo.
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
giurisdizione trovasi il comune ove ciascuno degli sposi è nato, o dove fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dall'art. 66, comma terzo, numeri 1, 2
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 6, quando si tratta di riconoscimento di
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
La facoltà di dispensare dagl'impedimenti indicati nei numeri 3 e 5 del citato art. 85, nel numero 4 dello stesso articolo per l'affinità in linea
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
, della legge 27 maggio 1929, n. 847; 2) delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, numeri 6 e 8; 3) delle sentenze