Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Ciascuna delle due parti dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B .
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Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore del Re
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Il registro delle pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è costituito da due parti. La parte prima è composta di fogli con moduli stampati
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Il procuratore del Re, ricevuto l'avviso, provvede immediatamente, a norma dell'art. 175, all'annotazione sui due registri originali delle nascite.
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Le dichiarazioni fatte da chi richiede la pubblicazione devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due
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che l'annotazione sia perfettamente uniforme nei due registri.
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essa sia fatta in modo uniforme sui due registri originali.
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Il cancelliere della corte, entro due giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma secondo, presenta i ricorsi che sono stati proposti al
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Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di età
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La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale
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Gli allegati di ciascun atto sono muniti del visto dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo da unire a quello dei due
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I registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono costituiti da due parti, la prima composta di fogli con moduli stampati e la
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Le due parti di ciascun registro possono avere una numerazione distinta dei fogli che le compongono; ma ciascuna parte e, se suddivisa in serie
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due originali insieme con lo stesso ufficiale dello stato civile. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.
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dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
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allegati, di due facciate ... L. 3; per ogni facciata o parte di facciata in più ... L. 0,80; per qualunque altro certificato ... L. 1,50.