Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
L'ufficiale dello stato civile, nel processo verbale contenente le dichiarazioni prescritte dall'articolo 96, prima di fare menzione dei documenti
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Nella serie A della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite, comprese quelle di cui agli articoli 69 e 74.
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Nella serie B della stessa parte prima si ricevono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'art. 68.
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Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente nei casi indicati
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Le dichiarazioni fatte da chi richiede la pubblicazione devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due
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L'ufficiale dello stato civile non può enunciare negli atti di cui è richiesto se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono stabilite o
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stesso di matrimonio, fermo quanto è stabilito nell'art. 83 per le dichiarazioni di riconoscimento.
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Nelle dichiarazioni prevedute nell'art 59 e nei numeri 4 e 7 dell'art. 60 il dichiarante deve indicare e, ove occorre, documentare le circostanze per
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Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di età
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in base alle fatte dichiarazioni sono necessari per la celebrazione del matrimonio.
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parte seconda iscrive le dichiarazioni di cui all'art. 96 fatte in seguito a dispensa dalla pubblicazione e trascrive le richieste di pubblicazione
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Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella legge
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rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il
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Le dichiarazioni devono invece farsi con le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge
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indicati nell'articolo 79, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e nel Regno
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I cittadini che si trovano fuori del Regno devono fare, secondo le norme stabilite dal presente decreto, le dichiarazioni per gli atti di nascita o
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importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana; 4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute
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celebrazione del matrimonio, riceve le dichiarazioni indicate nell'art. 96 con i documenti giustificativi e redige processo verbale nel registro per le
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dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali è prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del Regno, deve immediatamente trasmetterne
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fatte dichiarazioni.
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supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro persone informate e degne di fede, chiamate
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1938, n. 1415; 4) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'art. 77; 5) le sentenze che dichiarano o disconoscono la
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del riconoscimento; 2) le dichiarazioni giudiziali di filiazione naturale; 3) le domande di impugnazione di riconoscimento quando ne è ordinata
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codice per la marina mercantile; 5) le dichiarazioni autentiche delle autorità marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti