Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Art. 7.
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Nelle dichiarazioni prevedute nell'art 59 e nei numeri 4 e 7 dell'art. 60 il dichiarante deve indicare e, ove occorre, documentare le circostanze per
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della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento dell'ufficio traduzioni del ministero stesso.
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L'ufficiale dello stato civile, che dopo eseguita la pubblicazione rilascia il certificato menzionato nell'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n
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nell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; 5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza
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Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del
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Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, del R. decreto 7
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persona che ha i requisiti di cui all'art. 7 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e non
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Il cancelliere del tribunale, nel rilasciare gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati, giusta le norme degli articoli 7 e 8, si
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alcuno degli impedimenti di legge; 6) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; 7) il luogo in cui
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di cambiamento o di aggiunta di nome o cognome e i provvedimenti di revoca; 7) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; 8) i
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rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo; 6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato; 7) le sentenze di morte
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di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; 6) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; 7) le
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matrimonio; 7) le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento di filiazione naturale dopo che sono passate in giudicato; 8) le dichiarazioni
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straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio; 7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un