Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Art. 6.
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.
Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 6, quando si tratta di riconoscimento di
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Tra i documenti deve essere compresa la richiesta della pubblicazione, che sia stata fatta dal parroco a termini dell'art. 6 della legge 27 maggio
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Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del
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Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, l'autorità diplomatica o consolare, che ha ricevuto
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, della legge 27 maggio 1929, n. 847; 2) delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, numeri 6 e 8; 3) delle sentenze
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ad un cittadino italiano; 6) i decreti con i quali il ministro per l'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana; 7) le dichiarazioni
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alcuno degli impedimenti di legge; 6) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; 7) il luogo in cui
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matrimonio o per decreto reale e i provvedimenti che le annullano; 5) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; 6) i decreti
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rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo; 6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato; 7) le sentenze di morte
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di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; 6) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; 7) le
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filiazione legittima; 6) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati al n. 3 del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di
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sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; 6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un