Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645 - Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Impianto ed esercizio.
Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645 - Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Indipendentemente dall'azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo.
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Gli esercenti di ferrovie e tramvie possono essere autorizzati all'impianto ed all'esercizio delle comunicazioni telefoniche, adibite al servizio da
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Il concessionario può peraltro subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali
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Le Amministrazioni dello Stato, salve le necessità di ordine politico o militare, provvedono all'impianto ed all'esercizio delle telecomunicazioni
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Il riscatto importa trasferimento in proprietà dello Stato degli immobili e dei materiali occorrenti per l'impianto e l'esercizio di servizi di
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Gli esercenti di ferrovie e di tramvie provvedono, senza bisogno di speciale concessione od approvazione di progetti all'impianto ed all'esercizio
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Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio
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I Comuni, le Provincie e gli altri Enti pubblici, non possono imporre oneri o canoni sia per l'impianto che per l'esercizio della concessione
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Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuta la relativa concessione, è
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Nei casi in cui l'impianto non debba essere eseguito a spesa totale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle
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, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa quando vi siano almeno venticinque abbonati da collegare fra loro.
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Ogni impianto di comunicazioni telegrafiche dello Stato, di Enti pubblici o di privati concessionari, non potrà essere eseguito, se non sia stato
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aventi per oggetto: a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato; b) l'utilizzazione di
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Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica provvedono direttamente
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Il Ministero delle comunicazioni, per l'osservanza delle suddette norme, ha facoltà di fare ispezionare da suoi delegati qualsiasi stazione, impianto
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comunicazioni e dei lavori pubblici ed integrata, volta per volta, dal rappresentante dell'esercente o concessionario dell'impianto e del concessionario delle
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radioelettrici, in quanto lo Stato non vi provveda direttamente o a mezzo di appalto; 5° l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione