Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
la maggioranza relativa dei voti validi espressi.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.