Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Provincie e dagli uffici dello
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La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni
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La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.
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avvalendosi dei loro uffici.
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Con legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche
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Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della
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Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili
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, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che
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, sopraintende agli uffici e servizi regionali; b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; c) esercita
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tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono
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potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale