Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
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Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.
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Statuto e dalle leggi dello Stato.
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Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla
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in vigore del presente Statuto.
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Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di
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indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.
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Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la
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Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando
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, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che
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le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.
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Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto: 1) coordina, in conformità alle
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transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.