Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.
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convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello articolo 13.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle