Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le Provincie ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
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vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.
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Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi
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La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi
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, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che