Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati
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sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo
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indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.
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primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.
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vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.
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Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: «Giuro di
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maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
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competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a
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secondo del titolo terzo; 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51; 4