Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando
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Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando non sia in grado di funzionare.
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Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello
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Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che
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minerali e termali; 3) la cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.
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Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il