Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Con legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
elettori, in numero non inferiore a 15 mila.