Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.
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Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello
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Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di
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attuazione nelle seguenti materie: 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica; 2) lavoro
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La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli
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singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo
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potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale