Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Finanze - Demanio e patrimonio della Regione
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro