Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica Italiana, una e
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Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la
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Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia
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Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è
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In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta
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promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte
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Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà