Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Enti locali
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le spese sostenute dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.
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Le Provincie ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
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La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o
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Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con
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enti locali dalle leggi della Repubblica.
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e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.
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; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione; 9) istituzione e ordinamento di Enti di
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potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale