Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le Provincie ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
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La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o
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La Regione provvede con legge: 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; 2) alla contrattazione dei mutui ed alla
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Le Provincie ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
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Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.
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Al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.
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Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
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Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà
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Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
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Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.
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Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del
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Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e
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L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli
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La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo
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amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale.
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Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è
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amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
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La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
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Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi
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La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni
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Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a
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deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a
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La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi
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tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e
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decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione; 2) nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia
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, sopraintende agli uffici e servizi regionali; b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; c) esercita
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Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
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attuazione nelle seguenti materie: 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica; 2) lavoro
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potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale