Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
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L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio
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personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962
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Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni
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La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi
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Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
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Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale
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I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.
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Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
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L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
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Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio
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Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.
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Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
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Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
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Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente
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La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani
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in località diverse dal capoluogo della Regione.
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La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo
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La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica
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Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività
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Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a
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La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione
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Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo nella Regione, non meno di
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, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della
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territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella
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Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto: 1) coordina, in conformità alle
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decorrere dal terzo esercizio.