Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte