Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
L'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.