Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.
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indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.
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amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo
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singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo