Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli
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nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono