Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Presidente della Giunta risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione; 9) istituzione e ordinamento di Enti di