Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Presidente della Giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del
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Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
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I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.
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Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
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Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.
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Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che
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Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e
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La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o
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Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto: 1) coordina, in conformità alle
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. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.
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Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il
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superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito
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Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
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La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di
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, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.