Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o
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Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
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I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.
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La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei
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deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a
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La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei
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delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni; 3) costituisce il tramite dei rapporti
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erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione; 5) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di
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singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo