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Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

59402
Stato 37 occorrenze
  • 1963
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Data a Sassari, addì 31 gennaio 1963

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

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, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese sostenute dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello

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La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati

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L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente

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La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli

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Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in

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Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo

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Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con

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La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la

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provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica

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Il Presidente della Giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del

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Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

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deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a

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Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato: 1) le foreste; 2) le miniere e le acque

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L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio

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personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962

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motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

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avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

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Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività

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della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il

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competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a

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riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14

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