Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 4.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli
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, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
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elettrica, consumati nella Regione; 3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche; 4) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta
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miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri