Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 3.
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minerali e termali; 3) la cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.
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emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52; 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione
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, previdenza e assistenza sociale; 3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali
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delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni; 3) costituisce il tramite dei rapporti
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elettrica, consumati nella Regione; 3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche; 4) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta
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miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri
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secondo del titolo terzo; 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51; 4